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Assicurazione integrativa

la copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato non copre tutti i momenti in cui gli alunni si trovano nei locali della Scuola. La normativa in vigore prevede la copertura assicurativa soltanto durante lo svolgimento di alcune e ben precise attività.  In tutti gli altri casi non c’è la copertura assicurativa.

Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici o rompe gli occhiali durante la normale attività didattica, questo incidente non è coperto dall’ assicurazione fornita dallo Stato. Restano senza copertura anche le attività effettuate all’ esterno dell’edificio scolastico, come le visite guidate o i viaggi di istruzione o la partecipazione a particolari eventi.

Per questa ragione le scuole stipulano una ulteriore assicurazione con compagnie private ma, non avendone i mezzi finanziari, non può farsi carico del relativo onere.

La polizza assicurativa, dunque, è a carico del beneficiario e deve essere pagata dai genitori degli alunni.Inoltre, per la partecipazione alle visite guidate e ai campi scuola, se la famiglia non intende aderire a questa Assicurazione, per consentire al proprio figlio di partecipare all’uscita, dovrà assumere la responsabilità per danni a terzi, ricorrendo ad una propria polizza di cui tutti gli estremi dovranno essere preventivamente comunicati all’Ufficio di Segreteria.

In allegato, il contratto di assicurazione integrativa stipulato dall'Istituto.